Art. 1
1 / 1In vigore dal 11 nov 1971
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2227, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Dopo l'art. 520 e con il conseguente spostamento della successiva numerazione, sono inseriti i seguenti articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in medicina dello sport.
Scuola di specializzazione in medicina dello sport
Art. 521. - La scuola di specializzazione in medicina dello sport dell'Università degli studi di Bologna si propone:
a) di valorizzare e approfondire gli studi biologici e di medicina applicata nel campo delle attività sportive, formative e di competizione, e della educazione fisica;
b) di preparare adeguatamente sotto l'aspetto teorico e della pratica applicazione, i medici che intendono dedicarsi alle attività attinenti a questa particolare branca della medicina applicata, conferendo ad essi il diploma di "Specialisti in medicina dello sport".
Art. 522. - Il titolo richiesto per l'ammissione alla scuola è la laurea in medicina e chirurgia.
Il corso di studi ha la durata di 3 anni, con frequenza obbligatoria, esso ha la sua sede ufficiale presso l'istituto di fisiologia umana. Gli insegnamenti clinici e specialistici si svolgeranno presso i rispettivi istituti clinici e specialistici.
La concessione di eventuali abbreviazioni del corso avverrà a insindacabile giudizio del consiglio dei docenti della scuola.
Il numero massimo degli allievi sarà di dodici per anno e complessivamente di trentasei per l'intero corso.
L'ammissione ai corsi avviene per titoli. Nel caso di domande eccedenti il numero di posti disponibili l'ammissione dei candidati aventi pari titoli e uguale data di presentazione della domanda, sarà regolata da prove di esami davanti a una commissione nominata dal consiglio dei docenti della scuola.
La direzione del corso è affidata al direttore dell'istituto di fisiologia umana.
Art. 523. - L'ordine degli studi è il seguente:
1° Anno:
Anatomia dell'apparato locomotore;
Biomeccanica applicata all'esercizio fisico;
Biochimica generale e applicata;
Antropometria e auxologia;
Storia, sistematica e tecnologia degli sport;
Istituzioni di psicologia generale e psicologia applicata agli sport;
Istituzioni di scienza della nutrizione e dietetica applicata alla attività sportiva.
2° Anno:
Anatomia degli apparati circolatorio, respiratorio e nervoso;
Fisiologia delle ossa, delle articolazioni e dei muscoli;
Biochimica ed energetica muscolare;
Valutazione funzionale dello sportivo e tecnica fisiologica;
Biofisica del muscolo (facoltativo);
Fisioterapia e rieducazione funzionale (facoltativo);
Farmacologia applicata all'attività sportiva (doping) (facoltativo);
Igiene e medicina preventiva applicata all'attività sportiva (facoltativo).
3° Anno:
Fisiologia del sistema nervoso motorio, della respirazione e della circolazione;
Educazione fisica e tecnica dell'allenamento sportivo;
Chirurgia d'urgenza, rianimazione e pronto soccorso;
Medicina legale ed infortunistica;
Traumatologia ed ortopedia dello sport;
Fisiopatologia degli sport (facoltativo);
Assistenza medico-sportiva nei grandi agglomerati urbani (facoltativo).
La scuola inoltre svolgerà brevi corsi integrativi di conferenze o seminari sopra argomenti e discipline che saranno stabiliti, secondo le possibilità contingenti, dal consiglio dei docenti della scuola.
Saranno inoltre svolte esercitazioni pratiche in sede e sul campo.
Art. 524. - Gli esami annuali si svolgeranno per gruppo di materie, comprendenti discipline incluse nel piano di studio esposto nell'art. 523.
Il gruppo di materie comprende tutte le materie di insegnamento fondamentali e quelle facoltative scelte dal candidato, previste per ogni anno di corso.
L'iscrizione agli anni successivi è subordinata al superamento di tutti gli esami annuali.
Art. 525. - Il diploma si consegue dopo aver superato tutte le prove di esami del triennio; la prova di diploma si svolge con la discussione su una dissertazione scritta concernente un tema assegnato o in ogni altro caso approvato dal direttore della scuola.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 4 agosto 1971
SARAGAT
MISASI
Visto, il Guardasigilli: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 ottobre 1971
Atti del Governo, registro n. 244, foglio n. 162. - CARUSO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-08-04;856#art-1