Statuto Ente nazionale assistenza agenti rappresentanti commercio›Titolo II
Art. 6
6 / 20In vigore dal 29 set 1971
Spetta al consiglio di amministrazione:
1) deliberare la terna di nomi da proporre per la nomina del presidente;
2) deliberare la nomina dei vice presidenti in conformità di quanto disposto dall' e del componente elettivo del comitato esecutivo di cui all';
3) deliberare la nomina del direttore generale;
4) deliberare sulle direttive generali per il raggiungimento delle finalità dell'ente;
5) deliberare sui regolamenti di attuazione delle forme di assistenza e previdenza esercitate dall'ente anche mediante l'istituzione di gestioni separate e di fondi speciali;
6) deliberare sui regolamenti che disciplinano le attività ed il funzionamento dell'ente, ed in particolare le procedure per gli appalti e le forniture e per la stipula dei contratti in genere, stabilendo i limiti di materia e di spesa entro i quali gli organi dell'ente sono competenti a deliberare;
7) deliberare sulla dotazione organica e sulla regolamentazione dello stato giuridico e del trattamento economico di attività e di fine servizio del personale dell'ente;
8) deliberare sui bilanci preventivi e consuntivi;
9) deliberare annualmente il piano di impiego delle somme eccedenti la normale liquidità di gestione ai sensi e per gli effetti dell'art. 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153;
10) deliberare sui criteri direttivi per l'impiego dei fondi in conformità al piano di cui al precedente punto, nonché sulla costituzione e sulla disciplina dei fondi di riserva;
11) deliberare sull'acquisto, l'alienazione, la permuta e la eventuale trasformazione di beni immobili nei limiti di competenza stabiliti dai criteri di cui al precedente punto;
12) deliberare sull'accettazione di donazioni e legati a favore dell'ente;
13) deliberare sull'attribuzione degli incrementi derivanti dai bilanci di esercizio;
14) deliberare sulle proposte di modifica al presente statuto;
15) deliberare sulla istituzione, composizione ed attribuzione di comitati consultivi;
16) decidere sui ricorsi concernenti i contributi e le prestazioni e sulla applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dalle leggi e dagli accordi economici in vigore;
17) deliberare su ogni altra questione ad esso deferita da leggi, decreti e regolamenti, e che non risulti espressamente deferita ad altri organi.
Le deliberazioni di cui ai punti 3), 5), 6), 7) e 14) sono sottoposte all'approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministero del tesoro per quelle concernenti i regolamenti del personale dell'ente.
Le deliberazioni di cui al punto 9) dovranno essere sottoposte all'approvazione ai sensi di legge.
Il consiglio può delegare al presidente la facoltà di deliberare gli investimenti concernenti:
depositi sui conti correnti fruttiferi presso istituti di credito;
mutui ipotecari inferiori a venti milioni di lire.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-08-04;756#art-sen-6