Art. 16
Statuto Ente nazionale assistenza agenti rappresentanti commercioTitolo III

Art. 16

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In vigore dal 29 set 1971
L'ente, mediante convenzione approvata dal consiglio di amministrazione, può affidare in tutto o in parte la custodia dei valori ed il servizio di cassa ad uno o più istituti di credito di notoria solidità.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-08-04;756#art-sen-16