Art. 1
1 / 1In vigore dal 6 nov 1971
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 14 della legge 24 febbraio 1967, n. 62, con il quale sono stati complessivamente istituiti per gli anni accademici 1966-67 al 1970-71 settemila posti di assistente ordinario di cui milletrecento per l'anno accademico 1970-71;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1971, n. 216, con il quale - in sede di ripartizione dei posti di assistente ordinario non vincolati a concorsi riservati agli assistenti straordinari istituiti dalla citata legge n. 62 per l'anno accademico 1970-71 sono stati accantonati, ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell'art. 18 della stessa legge, duecentosessantadue posti;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 aprile 1971, con il quale sulla predetta riserva sono stati ripartiti trentotto posti di assistente ordinario cosicché la disponibilità del predetto contingente è attualmente di duecentoventiquattro unità di posti;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1970, n. 1151, con il quale, in sede di istituzione della facoltà di scienze politiche di Milano, vennero assegnati a quella facoltà cinque posti di assistente, dei quali uno da prelevarsi sul contingente dei posti accantonati ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell'art. 18 della citata legge n. 62;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1970, n. 1436, con il quale, in sede di istituzione della facoltà di ingegneria dell'Università di Catania, vennero assegnati a quella facoltà venti posti di assistente ordinario da prelevarsi sul predetto contingente;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 1971, n. 135, con il quale, in sede di statizzazione della libera Università di Ancona, vennero assegnati a questa università dieci posti di assistente ordinario, di cui cinque per la facoltà di medicina e chirurgia e cinque per la facoltà di ingegneria, da prelevarsi sullo stesso contingente;
Considerata l'opportunità di provvedere all'assegnazione dei posti di cui sopra tenuto conto delle esigenze prospettate dalle università interessate;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Trentuno dei duecentoventiquattro posti di assistente ordinario disponibili ai sensi e per effetto del secondo comma dell'art. 18 della legge 24 febbraio 1967, n. 62 sono ripartiti come segue:
Numero dei posti
UNIVERSITÀ DI MILANO
Facoltà di scienze politiche:
1) Cattedra di sociologia del diritto.............. 1
UNIVERSITÀ DI CATANIA
Facoltà di ingegneria:
1) Cattedra di meccanica razionale (per il biennio)....... 3 2) Cattedra di disegno (per il biennio)............. 2 3) Cattedra di fisica (per il biennio).............. 2 4) Cattedra di scienze delle costruzioni (per il triennio).... 2 5) Cattedra di fisica tecnica (per il triennio)......... 2 6) Cattedra di meccanica applicata alle macchine (per il triennio)............................. 1 7) Cattedra di architettura tecnica (per il triennio)...... 1 8) Cattedra di tecnica urbanistica (per il triennio)....... 2 9) Cattedra di elettrotecnica (per il triennio)......... 4 10) Cattedra di idrologia tecnica (per il triennio)....... 1
UNIVERSITÀ DI ANCONA
Facoltà di medicina:
1) Cattedra di anatomia umana normale.............. 1 2) Cattedra di istologia ed embriologia............. 1 3) Cattedra di microbiologia................... 1 4) Cattedra di chimica biologica................. 1 5) Cattedra di patologia generale................ 1 Facoltà di ingegneria:
1) Cattedra di analisi matematica I............... 1 2) Cattedra di chimica organica................. 1 3) Cattedra di disegno I..................... 1 4) Cattedra di fisica...................... 1 5) Cattedra di geometria I.................... 1
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e de decreti della Repubblica italiana. E fatto obbligo chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 24 luglio 1971
SARAGAT
MISASI
Visto, il Guardasigilli: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 ottobre 1971
Atti del Governo, registro n. 244, foglio n. 150. - CARUSO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-07-24;841#art-1