Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 17 nov 1971
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni; Visti i decreti del Presidente della Repubblica 3 settembre 1956, n. 1359 e 19 maggio 1970, n. 461, con i quali è stata riconosciuta la personalità giuridica allo Ente autonomo per le fiere di Bologna, e ne sono stati approvati lo statuto e la sua modifica; Vista la deliberazione 23 dicembre 1970 del consiglio generale dell'ente, con la quale si propone la modifica dello statuto; Sentito il parere del Consiglio di Stato; Sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato; Decreta: Lo statuto dell'Ente autonomo per le fiere di Bologna, con sede in Bologna, approvato con i decreti del Presidente della Repubblica 3 settembre 1956, n. 1359 e 19 maggio 1970, n. 461, è modificato come appresso: Il terzo comma dell'art. 8 è sostituito dal seguente: "In caso di assenza o di impedimento del presidente ne fa le veci, ad ogni effetto, quello dei due vice presidenti dell'ente scelti fra i rappresentanti dei soci fondatori e nominati dal Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, su proposta del consiglio generale, indicato dal presidente stesso o, in mancanza di indicazione, il vice presidente più anziano in carica". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 6 luglio 1971 SARAGAT GAVA Visto, il Guardasigilli: COLOMBO Registrato alla Corte dei conti, addì 26 ottobre 1971 Atti del Governo, registro n. 244, foglio n. 184. - CARUSO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-07-06;870#art-1