Art. 1
1 / 1In vigore dal 23 set 1971
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Catania, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1073 e modificato con regio decreto 16 ottobre 1940, n. 1527, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Catania, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 19: all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in economia e commercio sono aggiunti i seguenti:
Diritto dell'economia;
Diritto pubblico dell'economia;
Storia economica e contemporanea;
Estimo;
Diritto fallimentare.
Art. 46: all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia sono aggiunti i seguenti:
Psichiatria;
Psicologia.
Art. 136, relativo all'importo delle tasse e dei contributi che debbono essere pagati dagli iscritti al corso di perfezionamento in economia regionale è modificato nel senso che il primo comma è abrogato e sostituito dal seguente:
"Gli iscritti devono pagare per tassa di immatricolazione L. 5000, per tassa d'iscrizione L. 12.000, per contributi esercitazioni di seminario L. 35.000, per contributo di biblioteca L. 8000, per soprattassa esami di profitto L. 5000.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 6 luglio 1971
SARAGAT
MISASI
Visto, il Guardasigilli: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 agosto 1971
Atti del Governo, registro n. 244, foglio n. 46. - PASQUALUCCI
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-07-06;710#art-1