Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 8 set 1971
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto della libera Università degli studi "G. D'Annunzio" di Chieti, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1965, n. 1007 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1966, n. 1291, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto della libera Università degli studi "G. D'Annunzio" di Chieti, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art. 38: all'elenco degli insegnamenti del biennio di specializzazione per l'indirizzo politico-amministrativo sono aggiunti quelli di: Criminologia; Istituzioni giuridiche dell'Europa orientale; Sociologia del lavoro e della industria; Storia dei movimenti sindacali. Art. 39: all'elenco degli insegnamenti del biennio di specializzazione per l'indirizzo politico-economico sono aggiunti quelli di: Demografia; Pianificazione ed organizzazione territoriale; Economia internazionale; Storia e politica monetaria. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 11 giugno 1971 SARAGAT MISASI Visto, il Guardasigilli: COLOMBO Registrato alla Corte dei conti, addì 17 agosto 1971 Atti del Governo, registro n. 243, foglio n. 119. - PASQUALUCCI
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-06-11;610#art-1