Art. 1

Art. 1

1 / 1
In vigore dal 17 set 1971
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2169, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art. 30: all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lettere sono aggiunti i seguenti: Storia della filologia classica; Critica del testo. Art. 38: all'elenco degli istituti della facoltà di lettere e filosofia l'istituto di lingue e letterature romanze muta denominazione in quello di "Istituto di filologia e lingue romanze". Art. 41: all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in materie letterarie sono aggiunti i seguenti: Biblioteconomia e bibliografia; Storia del teatro e del cinema. Art. 43: all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in pedagogia sono aggiunti i seguenti: Biblioteconomia e bibliografia; Didattica; Pedagogia comparata; Pedagogia sperimentale; Psicologia dell'apprendimento; Storia della Chiesa antica; Istituzioni di storia della filosofia; Storia del cristianesimo antico; Istituzioni di filosofia; Storia dell'oriente cristiano; Metodologia e didattica; Pedagogia sociale. Nello stesso articolo l'insegnamento di cui al n. 7) è così modificato: "Lingua e letteratura moderna straniera (biennale) a scelta tra lingua e letteratura francese, spagnola, tedesca, inglese ed albanese". Art. 59: all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia sono aggiunti quelli di: "Dietologia e dietoterapia" e "Psicopatologia generale". Nello stesso elenco l'insegnamento di "Biologia delle razze umane" è soppresso. Art. 62: all'elenco degli istituti della facoltà di medicina e chirurgia l'istituto di "Clinica medica" è soppresso. Nello stesso elenco sono aggiunti i seguenti istituti: Istituto di clinica medica I; Istituto di clinica medica II. Art. 78: all'elenco degli istituti della facoltà di agraria sono aggiunti i seguenti: Istituto di selvicoltura; Istituto di miglioramento genetico delle piante agrarie. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 8 giugno 1971 SARAGAT MISASI Visto, il Guardasigilli: COLOMBO Registrato alla Corte dei conti, addì 21 agosto 1971 Atti del Governo, registro n. 243, foglio n. 161. - PASQUALUCCI
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-06-08;657#art-1