Art. 1
1 / 1In vigore dal 5 dic 1971
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la proposta dell'ispettorato ripartimentale delle foreste di Belluno in data 19 aprile 1969, per la classifica - quale comprensorio di bonifica montana - dei torrenti Maè e Desedan, della superficie di ha. 24.494 ricadente nella provincia di Belluno;
Vista la corografia su scala 1: 100.000 nella quale è indicato il perimetro della zona da classificare;
Sentito il Consiglio superiore per l'agricoltura e per le foreste;
Visto l'art. 14 della legge 25 luglio 1952, n. 991 e l'art. 32 del regolamento per l'esecuzione della legge 25 luglio 1952, n. 991, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 1952, n. 1979;
Ritenuto che sussistano le condizioni per procedere alla richiesta classifica;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste di concerto con i Ministri per i lavori pubblici e per il tesoro;
Decreta:
Articolo unico
Il territorio dei torrenti Maè e Desedan in provincia di Belluno - della superficie di ha. 24.494 ed il cui perimetro è riportato con una linea di colore verde nella citata corografia su scala 1: 100.000 che, vistata dal Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto - è classificato comprensorio di bonifica montana ai sensi e per gli effetti della legge 25 luglio 1952, n. 991.
Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 4 giugno 1971
SARAGAT
NATALI - LAURICELLA - FERRARI-AGGRADI
Visto, il Guardasigilli: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 novembre 1971
Atti del Governo, registro n. 245, foglio n. 32. - CARUSO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-06-04;930#art-1