Art. 9 · Comitato amministrativo
Statuto dell'U.N.I.R.E.Titolo SECONDO

Art. 9

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Comitato amministrativo

In vigore dal 31 ago 1971
Il comitato amministrativo è nominato con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, ed è così composto: a) dal presidente e dai due vice-presidenti; b) da due rappresentanti del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, da un rappresentante del Ministero delle finanze ed un rappresentante del Ministero del tesoro; c) da due rappresentanti del settore trotto (uno per i proprietari ed uno per gli allevatori) e due rappresentanti del settore galoppo (uno per i proprietari e uno per gli allevatori) designati dal consiglio generale tra i suoi componenti con votazione segreta. I componenti del comitato amministrativo durano in carica 4 anni e possono essere confermati in tutto o in parte una sola volta. Il comitato si riunisce su convocazione del presidente di regola una volta al mese, o su richiesta di almeno cinque componenti, o del collegio dei sindaci. L'avviso di convocazione, unitamente all'ordine del giorno viene inviato con lettera raccomandata almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione. Il comitato amministrativo delibera con l'intervento di almeno 6 membri e con la maggioranza dei voti dei presenti, prevalendo in caso di parità il voto del presidente nelle votazioni palesi, mentre in quelle segrete la proposta si intende, respinta. Si procede a votazione segreta per questioni concernenti persone o quando per altri validi motivi il comitato amministrativo ritiene opportuno far ricorso a tale votazione. In caso di vacanze, la nomina dei singoli componenti chiamati in sostituzione avrà effetto fino al compimento del quadriennio. Ciascun componente ha il dovere di non partecipare, allontanandosi, alle deliberazioni e relativa discussione, qualora abbia in esse comunque un interesse privato incompatibile con quello dell'ente, a pena di nullità della deliberazione e salvo ogni ulteriore provvedimento.
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