Art. 22 · Calendario ippico
Statuto dell'U.N.I.R.E.Titolo QUINTO

Art. 22

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Calendario ippico

In vigore dal 31 ago 1971
Entro e non oltre il 30 settembre di ogni anno, gli enti tecnici devono far pervenire all'U.N.I.R.E. le proposte relative al calendario dell'attività ippica dell'anno successivo. Le proposte devono essere completate con l'indicazione dei premi di maggiore rilievo, per le diverse branche nelle quali si articola l'attività agonistica (corse al galoppo in piano, corse al galoppo ad ostacoli, corse al trotto, manifestazioni per il cavallo di mezzo sangue). L'U.N.I.R.E. provvede, d'intesa con gli enti tecnici, al coordinamento ed all'approvazione dei rispettivi calendari, che devono essere resi pubblici non oltre il 30 ottobre successivo, e determina i relativi stanziamenti, tenendo presenti le necessità dei diversi settori e la loro produttività. La ripartizione dello stanziamento a premi di ogni singola branca è effettuata tenendo conto dei risultati tecnici ed economici conseguiti dai singoli ippodromi. Nei limiti consentiti dalle possibilità di bilancio, possono essere attribuiti premi per le corse organizzate negli ippodromi minori cui si riconoscano le finalità di propaganda in campo regionale. Il Ministro: NATALI
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-06-03;595#art-sdu-22