Art. 21 · Compiti degli enti tecnici
Statuto dell'U.N.I.R.E.Titolo QUINTO

Art. 21

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Compiti degli enti tecnici

In vigore dal 31 ago 1971
Gli enti tecnici (Jockey club italiano, Ente nazionale corse al trotto, Società degli steeple chases d'Italia, Ente nazionale cavallo italiano) hanno i seguenti compiti: a) formulare, in armonia con le direttive dell'U.N.I.R.E., piani tecnici per lo sviluppo dell'allevamento delle razze equine e la selezione delle stesse; b) provvedere a tutte le incombenze di carattere tecnico e disciplinare connesse alle corse dei cavalli; c) esprimere pareri all'U.N.I.R.E. sulla idoneità degli enti e società di corse a svolgere le funzioni loro demandate; d) vigilare, d'intesa con l'U.N.I.R.E., sulla efficienza e sulla organizzazione tecnica degli ippodromi riconosciuti, delle piste da corsa e da allenamento e delle scuderie; e) esaminare ed esprimere pareri sui programmi tecnici formulati dalle società che gestiscono gli ippodromi e sottoporli all'U.N.I.R.E. ai fini dell'approvazione e del coordinamento; f) riferire trimestralmente all'U.N.I.R.E. sul rispetto, da parte dei gestori degli ippodromi dei regolamenti e delle direttive generali e particolari; g) provvedere alla qualificazione, nomina e revoca dei commissari locali ed altri funzionari ed alla sorveglianza sull'azione dai medesimi svolta; h) esercitare le azioni necessarie per la repressione delle infrazioni ai regolamenti, svolgere le funzioni disciplinari previste dagli stessi, collaborare con le competenti autorità per la repressione dei reati di cui all' della legge 24 marzo 1942, n. 315; i) curare la tenuta dei certificati di origine dei cavalli e del registro di passaggio di proprietà dei medesimi; concedere i colori ai proprietari; rilasciare le patenti per l'allenamento e guida; esprimere pareri circa la importazione e la esportazione dei cavalli; l) provvedere alla qualificazione degli allenatori professionisti, dei guidatori, delle amazzoni, dei fantini, degli allievi, dei caporali di scuderia ed artieri ippici, e rilasciare le relative patenti; m) redigere e pubblicare il libro genealogico dei cavalli, assumendone la gestione amministrativa; compilare e diffondere i bollettini ufficiali, i risultati delle corse, gli annuari ufficiali, i regolamenti e tutte le altre pubblicazioni che si rendessero necessarie; n) redigere la relazione annuale sui problemi dell'allevamento e trasmettere all'U.N.I.R.E. per la approvazione i bilanci preventivi ed i conti consuntivi nonché le eventuali variazioni di bilancio nel corso dell'anno; o) formulare i regolamenti tecnici e disciplinari relativi allo svolgimento delle corse, sottoponendoli all'approvazione dell'U.N.I.R.E. e vigilando sulla loro esatta e puntuale applicazione; p) predisporre, d'intesa con le associazioni allevatorie, i programmi relativi allo sviluppo ed all'incremento degli allevamenti, formulando le proposte da sottoporre all'U.N.I.R.E. per quanto di sua competenza; q) collaborare alla formulazione dei programmi delle corse esprimendo il proprio parere sulle proposte degli enti e delle società che gestiscono gli ippodromi; r) curare le pratiche assicurative in attuazione di leggi o di particolari iniziative promosse dagli enti tecnici stessi o dalle superiori autorità; s) provvedere all'assegnazione di premi d'onore ed alla cura dei rapporti con altri enti italiani o stranieri; t) assistere le scuderie italiane e straniere, anche allo scopo (ti regolarne i conti reciproci, in dipendenza di partecipazione alle corse; u) curare ogni altra incombenza derivante da leggi o regolamenti o da disposizioni delle autorità superiori e della U.N.I.R.E.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-06-03;595#art-sdu-21