Art. 2 · Compiti dell'ente
Statuto dell'U.N.I.R.E.Titolo PRIMO

Art. 2

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Compiti dell'ente

In vigore dal 31 ago 1971
L'U.N.I.R.E. ha i seguenti compiti: a) svolgere, direttamente ed avvalendosi degli enti tecnici (Jockey club italiano, Ente nazionale corse al trotto, Società degli steeple chases d'Italia, Ente nazionale cavallo italiano), ogni opportuna iniziativa ed attività promozionale nel settore della ippicoltura, particolarmente a mezzo dell'allevamento e della selezione dei cavalli e dell'organizzazione delle corse; b) vigilare sugli enti tecnici, assicurando altresì il coordinamento della loro attività, specialmente in materia di calendario delle manifestazioni ippiche, anche in armonia con le direttive e le disposizioni che saranno emanate dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste; c) vigilare, per conto del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sulle corse dei cavalli e sulle prove funzionali, avvalendosi degli enti tecnici, per quanto attiene alla parte tecnica e disciplinare; d) esercitare totalizzatori, scommesse a libro e tutte le altre forme di concorsi e scommesse sulle corse dei cavalli, tanto sugli ippodromi quanto fuori di essi, direttamente ovvero delegando l'esercizio stesso a persone fisiche o giuridiche, operanti nel suo interesse iscritte in elenchi da formarsi e tenersi dall'U.N.I.R.E. secondo le prescrizioni stabilite con apposito regolamento; e) emanare regolamenti, istruzioni e direttive per la disciplina dei totalizzatori, delle scommesse a libro e di ogni altra forma di scommessa sulle corse dei cavalli negli ippodromi e fuori di essi; f) redigere il calendario delle manifestazioni ippiche, sentiti gli enti tecnici; g) determinare gli stanziamenti relativi a premi ed a provvidenze per l'ippicoltura, ed approvare i programmi delle manifestazioni ippiche in genere, tenendo conto dei risultati annualmente conseguiti dai singoli ippodromi, delle finalità dei piccoli ippodromi, nonché del parere degli enti tecnici; h) impartire direttive agli enti tecnici dipendenti, ed approvarne i bilanci preventivi ed i conti consuntivi, che dovranno esserle inviati rispettivamente entro i mesi di novembre e marzo di ogni anno, unitamente ad una relazione annuale sulla attività svolta; i) riferire annualmente, non oltre il 30 aprile, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, circa il funzionamento e l'attività degli enti predetti; l) attuare, direttamente o a mezzo degli enti tecnici, ogni opportuna iniziativa interessante l'ippicoltura nazionale; m) erogare i fondi ed adottare provvedimenti a favore dell'ippica, secondo piani e programmi da approvarsi dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste; n) vigilare affinché in tutte le attività ippiche vengano perseguite le finalità pubbliche la cui tutela è stata conferita all'ente dalla legge, intervenendo per assicurare, nel quadro delle leggi vigenti, la conformità ai fini generali di ogni attività, nello specifico settore; o) intervenire, nei limiti e con le modalità stabilite dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, in iniziative previdenziali ed assistenziali a favore dei prestatori d'opera dell'ippica; p) erogare quote a retribuzione del servizio delle scommesse al totalizzatore nonché contributi alle spese di gestione degli ippodromi; qualora l'U.N.I.R.E. attui la diretta gestione delle scommesse, ai gestori degli ippodromi saranno erogati soltanto contributi alle spese di gestione degli ippodromi stessi.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-06-03;595#art-sdu-2