Art. 12 · Modalità per la nomina dei componenti del consiglio generale e del comitato amministrativo
Statuto dell'U.N.I.R.E.Titolo SECONDO

Art. 12

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Modalità per la nomina dei componenti del consiglio generale e del comitato amministrativo

In vigore dal 31 ago 1971
I componenti del consiglio generale che rappresentano le categorie dei proprietari e degli allevatori sono scelti dal Ministro per l'agricoltura e le foreste nell'ambito di una lista di nomi composta dai presidenti dei quattro enti tecnici e da non meno di venti persone particolarmente qualificate nel settore, designate complessivamente dalle associazioni di categoria dei proprietari e degli allevatori di cavalli da corsa al trotto ed al galoppo, rispettivamente almeno cinque per ogni categoria. Qualora la scelta cada sui presidenti degli enti tecnici, agli stessi è concessa la facoltà di optare per l'una o l'altra carica. I rappresentanti degli istituti di incremento ippico sono scelti dal Ministro per l'agricoltura e le foreste. Il Ministro medesimo sceglie altresì i rappresentanti delle società di corse, degli assuntori delle scommesse e dei lavoratori dell'ippica in una rosa di quattro nomi che ciascuna delle rispettive associazioni di categoria gli presenta. I rappresentanti degli enti tecnici sono scelti dal Ministro per l'agricoltura e le foreste in una terna di nomi presentata da ciascun ente tecnico. Il rappresentante del Tesoro nel consiglio generale partecipa anche al comitato amministrativo. Il Ministro per l'agricoltura e le foreste sceglie, nell'ambito dei rappresentanti della agricoltura e delle finanze nel consiglio generale, i rappresentanti del Ministero dell'agricoltura e, su proposta del Ministro per le finanze, quello del Ministero delle finanze che partecipano al comitato amministrativo.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-06-03;595#art-sdu-12