Art. 1
1 / 1In vigore dal 10 ago 1971
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Trieste, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1961, n. 1836 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 1962, n. 1540, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Trieste, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Gli articoli 38, 39, 40, 41, 42, relativi alla facoltà di lingue e letterature straniere sono abrogati e sostituiti dai seguenti:
Facoltà di lingue e letterature straniere
Art. 38. - La facoltà di lingue e letterature straniere conferisce la laurea in lingue e letterature straniere.
Art. 39. - La durata del corso degli studi per la laurea in lingue e letterature straniere è di quattro anni.
È titolo di ammissione il diploma di maturità classica, di maturità scientifica, di abilitazione magistrale o licenza, a norma dell'art. 2 della legge 9 ottobre 1951, numero 1130, dalla scuola civica "Regina Margherita" di Genova, ora "Grazia Deledda", o dalla scuola civica "Alessandro Manzoni" di Milano o dall'istituto di cultura e lingue "Marcelline" di Milano ovvero licenza a norma della legge 12 marzo 1957, n. 94, o dal liceo linguistico femminile "Santa Caterina da Siena" di Venezia o dal liceo linguistico "Orsoline del Sacro Cuore" di Cortina d'Ampezzo a norma del decreto legislativo 1° settembre 1947, n. 1062, e della legge 9 ottobre 1951, n. 1130;
diploma di abilitazione per i provenienti dagli istituti tecnici di ogni tipo compresi gli istituti tecnici femminili e diploma della scuola di magistero professionale per la donna a norma e con le modalità di cui alla legge 25 luglio 1966, n. 602.
Art. 40. - Sono insegnamenti fondamentali:
1) lingua e letteratura italiana (biennale);
2) una lingua e letteratura straniera (quadriennale) da scegliersi tra: francese, inglese, tedesco, spagnolo o qualsiasi altra il cui insegnamento sia impartito nel corso di laurea;
3) una seconda lingua e letteratura straniera (triennale) da scegliersi tra quelle insegnate nel corso di laurea;
4) la filologia afferente la lingua scelta come quadriennale;
5) glottologia;
6) storia moderna e contemporanea;
7) geografia, soprattutto antropica.
Sono insegnamenti complementari:
1) lingua e letteratura latina;
2) storia della filosofia;
3) storia dell'arte;
4) didattica delle lingue moderne;
5) filologia slava;
6) lingua russa.
Inoltre la facoltà considera disponibili quali insegnamenti complementari e assegnabili per incarico o con cattedra tutti gli insegnamenti previsti nell'ordinamento degli studi delle facoltà di lingue, di lettere e filosofia, di magistero, di giurisprudenza e di scienze politiche.
Art. 41. - Oltre gli insegnamenti fondamentali, lo studente dovrà seguire, superando il relativo esame di ciascuno di essi, tre insegnamenti scelti fra le discipline insegnate nella facoltà (con esclusione di quelle pluriennali) ovvero, ma in questo caso previa approvazione dell'organo universitario competente, fra le discipline di altra facoltà della stessa sede universitaria.
Per le lingue eventualmente scelte dagli studenti come corsi annuali complementari, si dovrà fare solo un esame orale.
Per le lingue quadriennali e per quelle triennali gli iscritti sosterranno ogni anno una prova scritta ed una orale con voto unico.
La prova scritta per il 1° anno sarà costituita da un dettato semplice e da una traduzione su temi di carattere, generale, familiare e sociale.
Per il 2° anno da un dettato e una composizione elementare.
Per il 3° anno da un dettato e da una traduzione letteraria.
Per il 4° anno da un dettato e composizione letteraria.
In ogni anno di corso lo studente potrà sostenere la prova orale solo se avrà già superato la prova scritta.
La prova scritta e la prova orale non saranno collegate fra loro ossia sarà possibile ad ogni studente sostenere dette prove anche in differenti periodi dell'anno accademico sempre nell'ordine di anticipazione della prova scritta a quella orale.
L'anticipazione della prova orale rispetto a quella scritta non può essere consentita anche perché la prova orale deve essere registrata seduta stante con tutte le firme della commissione, facendo voto unico con la prova scritta.
Le prove degli esami di materie linguistiche di ciascun anno non possono essere sostenute se non quando siano superate tutte le prove degli anni precedenti.
Gli esami di italiano consistono in due prove orali (una per ciascun anno di corso) ed in una prova scritta, che può essere sostenuta in uno qualsiasi degli anni di corso.
Tutti gli altri esami sono orali.
L'esame di storia e quello di geografia sono afferenti alla lingua scelta come quadriennale.
Art. 42. - Superati tutti gli esami fondamentali e complementari previsti dal piano degli studi, lo studente deve presentare un elaborato scritto su un argomento scelto tra una delle discipline di cui abbia superato gli esami, nel quadro della civiltà della lingua quadriennale.
Tale elaborato sarà discusso dinanzi ad una commissione di docenti.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 3 maggio 1971
SARAGAT
MISASI
Visto, il Guardasigilli: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 luglio 1971
Atti del Governo, registro n. 243, foglio n. 33. - CARUSO
Storico versioni
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