Art. 2
2 / 8In vigore dal 21 set 1971
L'automezzo di servizio (autovettura od autoveicolo) per le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari di la categoria è assegnato dal Ministero che ne sceglie la marca ed il tipo in relazione alle esigenze di servizio. Esso dovrà di norma, essere adatto al trasporto di persone e di cose. Qualora il trasporto di persone sia prevalente, è assegnata una normale autovettura.
Nei casi in cui debba essere assegnato, per accertate esigenze di servizio, più di un automezzo, il Ministero determinerà la marca ed il tipo in relazione allo specifico uso cui essi devono sopperire.
Il Ministero, ove ne riconosca l'opportunità e la convenienza, può disporre che le delegazioni diplomatiche speciali si avvalgano di automezzi di servizio assegnati alle rappresentanze diplomatiche o agli uffici consolari di 1ª categoria del Paese in cui le delegazioni stesse sono istituite o, se più conveniente, del Paese limitrofo.
Le spese relative alla manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché all'assicurazione degli automezzi di servizio, comprese quelle di carburante e di lubrificanti, sono a carico dello Stato.
Per le spese di carattere straordinario si applica la procedura prevista dall'ultimo comma dell'articolo precedente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-04-23;687#art-2