Art. 1
1 / 1In vigore dal 19 giu 1971
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, numero 2170 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2227, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 64. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lettere è aggiunto quello di:
"Religioni e filosofie del medio ed estremo oriente".
Art. 65. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in filosofia è aggiunto quello di:
"Religioni e filosofie del medio ed estremo oriente".
Art. 70. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lingue e letterature straniere moderne è aggiunto quello di: "Religioni e filosofie del medio ed estremo oriente".
Art. 74. - L'ultimo comma è abrogato e sostituito dal seguente:
"Per i corsi di laurea in lettere e filosofia, la dissertazione può riguardare qualunque materia contemplata nell'ordine degli studi della facoltà. Mentre per gli aspiranti alla laurea in lettere deve trattarsi di materia non filosofica; per gli aspiranti alla laurea in filosofia: può trattarsi oltre che di materia filosofica anche di argomento storico. In questo caso la tesi stessa dovrà essere guidata contemporaneamente da un relatore e un correlatore, l'uno docente in materia storica e l'altro filosofica.
Per il corso di laurea in lingue e letterature straniere moderne la dissertazione deve riguardare la lingua e letteratura straniera prescelta dallo studente come quadriennale".
Gli articoli 226 e 227 relativi alla scuola di perfezionamento in "Filologia classica" sono abrogati e sostituiti dai seguenti:
Art. 226. - Alla scuola di perfezionamento in filologia classica possono essere iscritti i laureati in lettere, in filosofia e i laureati in materie letterarie presso la facoltà di magistero.
La scuola di perfezionamento in filologia classica comprende insegnamenti caratterizzanti ed insegnamenti complementari.
Sono insegnamenti caratterizzanti:
Letteratura latina (con esercitazioni);
Letteratura greca (con esercitazioni);
Fitologia greco-latina;
Grammatica greca e latina;
Storia comparata delle lingue classiche.
Sono insegnamenti complementari:
Glottologia:
Storia greca;
Storia romana (con esercitazioni di epigrafia romana);
Archeologia e storia dell'arte greca e romana;
Etruscologia ed archeologia italica;
Topografia dell'Italia antica;
Paleontologia;
Storia della filosofia;
Storia della lingua latina;
Storia della lingua greca.
Art. 227. - Per conseguire il diploma gli iscritti alla scuola di perfezionamento in filologia classica dovranno:
a) seguire per un biennio i corsi dell'insegnamento caratterizzante in cui intendono perfezionarsi e superare i due relativi esami annuali;
b) seguire per un biennio, superando annualmente i relativi esami, due altri insegnamenti scelti tra i caratterizzanti e i complementari della scuola, con l'approvazione del consiglio dei professori della scuola; oppure seguire per un biennio un altro insegnamento e per una annualità due altri insegnamenti del pari scelti fra i caratterizzanti e i complementari, con l'approvazione del consiglio dei professori della scuola, e superare annualmente i relativi esami; oppure seguire per una annualità quattro altri insegnamenti, scelti con le stesse modalità, e superare i relativi esami;
c) fare una prova scritta di composizione in lingua latina su argomento letterario (sarà consentito l'uso del vocabolario);
d) presentare e discutere una dissertazione scritta avente carattere di originalità su tema assegnato dal professore dell'insegnamento caratterizzante in cui intendono perfezionarsi.
Le attività didattica e di ricerca scientifica della scuola si svolgono presso l'istituto di filologia classica dell'Università di Bologna.
La partecipazione degli iscritti è obbligatoria.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 16 aprile 1971
SARAGAT
MISASI
Visto, il Guardasigilli: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 maggio 1971
Atti del Governo, registro n. 242, foglio n. 42. - VALENTINI
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-04-16;299#art-1