Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 3 feb 1972
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica; Veduto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale; Veduto il regio decreto-legge 21 settembre 1938, numero 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, contenente, tra l'altro, norme sull'ordinamento degli istituti di istruzione tecnica; Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1222, relativo agli orari e ai programmi di insegnamento negli istituti tecnici; Veduta la legge 22 novembre 1961, n. 1282, sul riordinamento dei servizi di vigilanza contabile e delle carriere del personale non insegnante delle scuole e degli istituti di istruzione tecnica e professionale e dei convitti annessi; Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1964, n. 506, relativo all'approvazione delle materie e dei gruppi di materie per gli istituti tecnici industriali; Veduta la legge 3 novembre 1964, n. 1122, contenente, tra l'altro, nuove norme sull'orario degli insegnanti tecnico-pratici con effetto 1 ottobre 1964; Considerato che dal 1 ottobre 1968 funzionano di fatto gli istituti tecnici industriali sottoelencati; Ritenuta la necessità di regolarizzare tale situazione di fatto; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro; Decreta: . A decorrere dal 1 ottobre 1968 sono istituiti i seguenti istituti tecnici industriali: 1) Avellino per la meccanica; 2) Cagliari II istituto per la chimica industriale; 3) Casalpusterlengo (Milano) per la chimica industriale; 4) Castellana Grotte (Bari) per la chimica industriale; 5) Chioggia (Venezia) per le telecomunicazioni; 6) Este (Padova) per le industrie metalmeccaniche e l'elettrotecnica; 7) Faenza (Ravenna) per la meccanica; 8) Foggia II istituto per l'elettronica industriale; 9) Fossano (Cuneo) per la meccanica; 10) Lanciano (Chieti) per la meccanica e l'elettro tecnica; 11) Lovere (Bergamo) per la meccanica; 12) Milano VIII istituto per la meccanica e l'elettrotecnica; 13) Mondovì (Cuneo) per la meccanica; 14) Piedimonte d'Alife (Caserta) per la meccanica; 15) Sesto San Giovanni (Milano) per la meccanica. Gli istituti predetti, ai sensi dell' della legge 15 giugno 1931, n. 889, sono riconosciuti come enti dotati di personalità giuridica e di autonomia nel loro funzionamento e sono sottoposti alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.
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