Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 26 ott 1971
All'esproprio degli immobili, nonché dei diritti immobiliari all'uopo occorrenti, e che verranno designati dal Ministro per la difesa, sarà provveduto a norma delle leggi 25 giugno 1865, n. 2359 e 18 dicembre 1879, n. 5188, citate nelle premesse. Il termine entro il quale le espropriazioni dovranno incominciarsi e compiersi è stabilito rispettivamente in anni due e anni cinque dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Essendo l'opera militare già ultimata, non è necessaria la prefissione di termini per l'inizio e compimento di lavori. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 15 aprile 1971 SARAGAT TANASSI Visto, il Guardasigilli: COLOMBO Registrato alla Corte dei conti, addì 30 settembre 1971 Atti del Governo, registro n. 244, foglio n. 121. - CARUSO
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