Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 20 ago 1971
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 25 giugno 1952, n. 766, che ratifica e dà esecuzione, tra l'altro, al Trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, e relativi annessi; Vista la legge 14 ottobre 1957, n. 1203, che ratifica e dà esecuzione ai seguenti accordi internazionali firmati a Roma il 25 marzo 1957: Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica ed atti allegati; Trattato che istituisce la Comunità economica europea ed atti allegati; Convenzione relativa ad alcune istituzioni comuni alle Comunità europee; Vista la tariffa dei dazi doganali d'importazione, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723, e successive modificazioni; Vista la legge 19 ottobre 1970, n. 802, che proroga la delega al Governo, prevista dall' della legge 1 febbraio 1965, n. 13, ad apportare modificazioni alla detta tariffa dei dazi doganali di importazione; Visti gli atti emanati dagli organi delle Comunità europee e, in particolare: il regolamento (C.E.E.) n. 460/70 del Consiglio, del 6 marzo 1970, recante conclusioni di un accordo commerciale tra la Comunità economica europea e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia e che fissa disposizioni per la sua applicazione; il regolamento (C.E.E.) n. 816/70 del Consiglio, del 28 aprile 1970, relativo a disposizioni complementari in materia di organizzazione comune del mercato vitivinicolo; il regolamento (C.E.E.) n. 1524/70, relativo alla conclusione di un Accordo tra la Comunità economica europea e la Spagna ed alle disposizioni per la sua applicazione; il regolamento (C.E.E.) n. 1525/70, relativo alla conclusione di un Accordo tra la Comunità economica europea e lo Stato di Israele ed alle disposizioni per la sua applicazione; la decisione del Consiglio (70/539/C.E.E.), del 29 settembre 1970, relativa alla conclusione della convenzione di associazione; tra la Comunità economica europea e gli Stati africani e malgascio associati a tale Comunità; la decisione del Consiglio (70/545/C.E.E.), del 29 settembre 1970, recante conclusione dell'accordo che crea un'associazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica unita di Tanzania, la Repubblica dell'Uganda e la Repubblica del Kenia; la decisione del Consiglio (70/549/C.E.E.), del 29 settembre 1970, relativa all'associazione dei Paesi e territori d'oltremare alla Comunità economica europea; il regolamento (C.E.E.) n. 2142/70 del Consiglio, del 20 ottobre 1970, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca; la decisione del Consiglio (70/506/C.E.E.), del 10 novembre 1970, relativo alla conclusione dell'accordo che proroga l'accordo commerciale tra la Comunità economica europea e l'Iran; il regolamento (C.E.E.) n. 2613/70 del Consiglio, del 15 dicembre 1970, che modifica l'allegato I del regolamento (C.E.E.) n. 865/68 per quanto concerne alcuni prodotti della sottovoce n. 20.07-A della tariffa doganale comune; il regolamento (C.E.E.) n. 2635/70 del Consiglio, del 17 dicembre 1970, recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per un certo numero di prodotti; il regolamento (C.E.E.) n. 1/71 del Consiglio, del 17 dicembre 1970, che modifica il regolamento (C.E.E.) n. 950/68 relativo alla tariffa doganale comune; Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Sentita la Commissione parlamentare di cui all' della legge 19 ottobre 1970, n. 802; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per le finanze; Decreta: . I numeri della statistica, la denominazione delle merci, le aliquote dei dazi, le note relative ai capitoli, alle voci ed ai dazi della tariffa dei dazi doganali d'importazione, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723, e successive modificazioni, e dei relativi allegati, sono modificati come previsto dalla tabella A e dai relativi allegati annessi al presente decreto, firmati dal Ministro per le finanze. Le decorrenze delle modificazioni e il periodo di validità, per quelle aventi efficacia temporanea, sono quelli stabiliti per ciascuna modificazione nella predetta tabella A e relativi allegati. Nell' del presente decreto, col termine tariffa si intende la tariffa dei dazi doganali d'importazione di cui al primo comma, nel testo modificato col comma stesso.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-04-15;608#art-1