Art. 1
1 / 2In vigore dal 15 giu 1971
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 249, concernente delega al Governo per il riordinamento dell'Amministrazione dello Stato, per il decentramento delle funzioni e per il riassetto delle carriere e delle retribuzioni dei dipendenti statali, sostituito dall'art. 6 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, riguardante proroga, modifiche e integrazioni alla predetta delega;
Ritenuto opportuno; in applicazione delle summenzionate norme, di apportare modifiche alla procedura prevista dagli del decreto luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 540, concernente indennità al personale dell'Amministrazione dello Stato incaricato di missione all'estero;
Udito il parere della commissione parlamentare di cui all'art. 21 della legge 28 ottobre 1970, n. 775;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro;
Decreta:
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Gli del decreto luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 540, sono sostituiti con il seguente:
"Le indennità giornaliere spettanti per gli incarichi di missione all'estero, sostitutive di quelle previste dallo del regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, sono stabilite paese per paese, direttamente in valuta locale o in altra valuta, al netto delle ritenute erariali, e, ove necessario, modificate in rapporto alle variazioni delle condizioni valutarie o del costo della vita di ciascun paese, dal Ministro per il tesoro con propri decreti.
Gli incarichi di missione all'estero sono conferiti dal Ministro competente entro i limiti degli stanziamenti di bilancio".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-03-31;286#art-1