Art. 25
Titolo IV

Art. 25

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In vigore dal 30 mag 1971
All'onere di lire 910 milioni derivante dalla applicazione del presente decreto per l'anno finanziario 1971 si farà fronte mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo. Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-03-31;283#art-25