Titolo I
Art. 10
10 / 26Ragionieri
In vigore dal 30 mag 1971
Al personale del nuovo ruolo ordinario dei ragionieri di cui al precedente continuano ad applicarsi le disposizioni previste dall'art. 147, comma undicesimo, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-03-31;283#art-10