Art. 3
Titolo I

Art. 3

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In vigore dal 30 mag 1971
La direzione generale per i programmi e lo sviluppo si articola nelle seguenti divisioni: 1) divisione per il coordinamento e lo studio dei programmi settoriali nonché dei loro aspetti finanziari; 2) divisione per lo studio degli assetti territoriali degli investimenti e degli aspetti occupazionali dei programmi; 3) divisione per la ricerca scientifica e tecnologica; 4) divisione per l'esame delle proposte di acquisizione di nuove imprese nel sistema a partecipazione statale; 5) divisione per lo studio e la trattazione dei problemi extra comunitari relativi ai rapporti con l'estero del sistema a partecipazione statale; 6) divisione per lo studio e la trattazione dei problemi comunitari.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-03-31;282#art-3