Titolo I
Art. 3
3 / 14In vigore dal 30 mag 1971
La direzione generale per i programmi e lo sviluppo si articola nelle seguenti divisioni:
1) divisione per il coordinamento e lo studio dei programmi settoriali nonché dei loro aspetti finanziari;
2) divisione per lo studio degli assetti territoriali degli investimenti e degli aspetti occupazionali dei programmi;
3) divisione per la ricerca scientifica e tecnologica;
4) divisione per l'esame delle proposte di acquisizione di nuove imprese nel sistema a partecipazione statale;
5) divisione per lo studio e la trattazione dei problemi extra comunitari relativi ai rapporti con l'estero del sistema a partecipazione statale;
6) divisione per lo studio e la trattazione dei problemi comunitari.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-03-31;282#art-3