Art. 4

Art. 4

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In vigore dal 27 mag 1971
Nella prima attuazione del presente decreto, e nei limiti indicati dall'allegata tabella 11, i posti recati in aumento nel ruolo del personale operaio di seconda categoria, sono conferiti, con qualifica di vigilatrice penitenziaria, mediante concorso riservato alle operaie di ruolo di terza categoria che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, svolgano mansioni di sorveglianza e custodia delle detenute o internate negli istituti di prevenzione e di pena. Le modalità per l'espletamento del concorso di cui al precedente comma saranno stabilite nel relativo bando. Sono estese all'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena le disposizioni relative all'assunzione di personale straordinario di cui al decreto delegato emanato in attuazione dell'art. 25 della legge 28 ottobre 1970, n. 775.
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