Art. 2
2 / 7In vigore dal 27 mag 1971
Nella prima attuazione del presente decreto i posti recati in aumento nel ruolo degli assistenti sociali della carriera di concetto, dopo l'assorbimento dei soprannumeri, possono essere conferiti mediante concorso per esame riservato a coloro che, alla data di entrata in vigore del decreto stesso, svolgono con carattere continuativo da data non posteriore al 30 giugno 1970 compiti di assistente sociale presso gli istituti di prevenzione e di pena.
L'ammissione al concorso di cui al precedente comma è subordinata al possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado e di un certificato di qualificazione professionale rilasciato da una scuola biennale o triennale di servizio sociale istituita o autorizzata a norma di legge. Per l'ammissione al predetto concorso si prescinde dal limite di età.
Il concorso consiste in un esame colloquio sulle materie previste dall'art. 26 della legge 16 luglio 1962, n. 1085. Le modalità di svolgimento del concorso stesso saranno stabilite nel relativo bando.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-03-31;275#art-2