Art. 2
2 / 4In vigore dal 1 ago 1971
Sono istituiti, ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento di "Farmacologia clinica", in aggiunta a quelli indicati per la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Firenze nella tabella d) annessa al predetto testo unico e successive modificazioni; e, ai sensi dell' (sub art. 13-bis) della legge 24 giugno 1950, n. 465, un posto di assistente ordinario riservato alla cattedra anzidetta, in aggiunta a quelli di ruolo organico assegnati alla facoltà stessa in base al citato decreto legislativo n. 1172.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-03-25;448#art-2