Art. 1
1 / 1In vigore dal 8 ago 1971
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 24 febbraio 1967, n. 62, che all' istituisce, tra l'altro, per l'anno accademico 1970-71, duecentonovanta nuovi posti di professore universitario di ruolo destinati:
nella misura del 5 per cento per le esigenze delle facoltà e scuole delle università e degli istituti di istruzione universitaria istituiti dopo il 31 dicembre 1965;
nella misura almeno del 30 per cento della restante parte per il raddoppiamento delle cattedre di ruolo già esistenti;
nella misura del 10 per cento dopo le detrazioni di cui sopra, per l'assegnazione alle facoltà e scuole che richiedano l'apertura del concorso per quelle discipline che siano impartite continuativamente per incarico da almeno nove anni;
per la restante parte, per la ripartizione tra le facoltà e scuole per il normale incremento degli organici;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 1970, n. 407, con il quale sono stati ripartiti tra le facoltà universitarie diciannove posti di professore di ruolo riservati, per l'anno accademico 1970-71, per l'apertura del concorso per discipline impartite continuativamente per incarico da almeno nove anni;
Visti i decreti del Presidente della Repubblica 23 settembre 1970, n. 967, e 23 ottobre 1970, n. 1148, con i quali sono stati ripartiti, rispettivamente, tra le varie facoltà universitarie, centodue posti e nove posti di professore di ruolo per il raddoppiamento di cattedre di ruolo già esistenti, istituiti, per l'anno accademico 1970-71, dalla citata legge n. 62;
Viste le motivate richieste delle facoltà e scuole, formulate con riferimento ai singoli corsi di laurea e di diploma corredate dei pareri del senato accademico e del consiglio di amministrazione, per l'assegnazione dei posti di ruolo per il normale incremento degli organici;
Considerato che la destinazione nominativa dei posti riservati al raddoppiamento delle cattedre può essere disposta dal Ministro per la pubblica istruzione anche se non sia formulata la richiesta da parte delle facoltà e scuole interessate, purchè ricorrano le condizioni di cui al comma secondo dell' della citata legge 24 febbraio 1967, n. 62;
Ravvisata l'opportunità di procedere alla ripartizione di nuovi posti di professore di ruolo per il normale incremento degli organici e per il raddoppiamento delle cattedre sovraffollate;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Per l'anno accademico 1970-71, sono così ripartiti, tra le facoltà di cui appresso, sette nuovi posti di professore di ruolo per il normale incremento degli organici e quattro nuovi posti di professore di ruolo per il raddoppiamento di cattedre sovraffollate, ai sensi dell' della legge 24 febbraio 1967, n. 62:
Numero dei posti
UNIVERSITÀ DI FIRENZE
Facoltà di magistero...................... 1 Facoltà di medicina e chirurgia................. 1
UNIVERSITÀ DI MILANO
Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali....... 1 Facoltà di farmacia....................... 1
UNIVERSITÀ DI NAPOLI
Facoltà di medicina e chirurgia................. 1
UNIVERSITÀ DI PADOVA
Facoltà di giurisprudenza per il raddoppiamento della cattedra di istituzioni di diritto privato................... 1
UNIVERSITÀ DI ROMA
Facoltà di scienze politiche.................. 1 Facoltà di economia e commercio per il raddoppiamento delle cattedre di:
diritto amministrativo..................... 1 istituzioni di diritto pubblico................ 1 Facoltà di ingegneria...................... 1
UNIVERSITÀ DI TORINO
Facoltà di medicina e chirurgia per il raddoppiamento della cattedra di clinica otorinolaringoiatrica............. 1
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 18 marzo 1971
SARAGAT
MISASI
Visto, il Guardasigilli: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 luglio 1971
Atti del Governo, registro n. 243, foglio n. 39. - VALENTINI
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-03-18;466#art-1