Art. 1
1 / 1In vigore dal 23 mag 1971
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni, nonché il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;
Vista la legge 11 marzo 1958, n. 238;
Visti lo statuto della sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità presso il Monte dei Paschi di Siena, con sede in Siena, approvato con proprio decreto del 7 dicembre 1958, n. 1109 e modificato con propri decreti del 6 novembre 1960, n. 1603, del 18 febbraio 1961, n. 113, del 29 marzo 1962, n. 260, del 12 dicembre 1966, n. 1256 e del 9 luglio 1967; n. 722;
Vista la deliberazione adottata dalla deputazione amministratrice del Monte dei Paschi di Siena in data 27 maggio 1969;
Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Ministro per il tesoro;
Decreta:
Il secondo comma dell'art. 4 dello statuto della sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica, utilità presso il Monte dei Paschi di Siena, Istituto di credito di diritto pubblico esercente il credito fondiario, è modificato come segue:
"Il fondo di dotazione è costituito dalla somma di L. 2.000.000.000 assegnata dal Monte dei Paschi di Siena".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 15 marzo 1971
SARAGAT
FERRARI AGGRADI
Visto, il Guardasigilli: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 aprile 1971
Atti del Governo, registro n. 241, foglio n. 185. - VALENTINI
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-03-15;228#art-1