Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 4 lug 1971
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA. Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera; Considerato che l'ente comunale di assistenza di Capri gestisce l'ospedale "G. Capilupi", con sede nel comune medesimo; Visto il provvedimento del medico provinciale di Napoli in data 30 settembre 1969, con il quale si attesta che l'ospedale "G. Capilupi" non è allo stato attuale, in possesso dei requisiti per essere classificato tra gli ospedali previsti dal titolo III della legge 12 febbraio 1968, n. 132; Visto il verbale in data 24 marzo 1970 della commissione per l'individuazione e l'inventario dei beni che devono essere trasferiti al nuovo ente ospedaliero ai sensi del secondo comma dell'art. 5 della legge 12 febbraio 1968, n. 132; Visti gli articoli 3, 5, 54 e 57 della legge stessa; Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno; Decreta: L'ospedale "G. Capilupi", con sede in Capri (Napoli), di cui alle premesse, è costituito in ente ospedaliero. Il patrimonio dell'ente ospedaliero predetto è costituito da: A) Immobili: Edificio dell'ospedale "G. Capilupi", sito in Capri, alla via provinciale Anacapri, per un valore capitale approssimativo di L. 1.500.000; Terreno adiacente all'ospedale, riportato in catasto alla partita 561, foglio IV, particella 88, per un valore approssimativo di L. 50.000. B) Mobili: Beni mobili, attrezzature, arredi, ecc. indicati nello elenco allegato al verbale della commissione per l'individuazione e l'inventario dei beni da trasferire all'ente ospedaliero. C) Titoli di rendita Cartella n. 143.772, rendita 3,50%, valore L. 30.400; Cartella n. 133.959, rendita 5%, valore L. 107.500. Il medico provinciale di Napoli, nel termine di due mesi dalla emanazione del presente decreto, nominerà un commissario per la provvisoria gestione dell'ente ospedaliero. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 11 marzo 1971 SARAGAT MARIOTTI - RESTIVO Visto, il Guardasigilli: COLOMBO Registrato alla Corte dei conti, addì 15 giugno 1971 Atti del Governo, registro n. 242, foglio n. 109. - VALENTINI
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