Art. 6

Art. 6

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In vigore dal 17 dic 1971
Le cessioni di cui alle voci 4), 5) e 6) della tabella annessa possono essere effettuate soltanto nei confronti delle amministrazioni statali, enti, organizzazioni e società indicati nell' della legge 3 novembre 1961, n. 1232.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-03-09;992#art-6