Art. 20 · Regolamenti dell'istituto
Statuto del Registro aeronautico italiano

Art. 20

20 / 22

Regolamenti dell'istituto

In vigore dal 22 mar 1985
Sono approvati con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro per il tesoro: 1) il regolamento dei servizi, che determina: a) l'organizzazione dei servizi, unitari e decentrati, dell'istituto; b) il funzionamento dei servizi stessi; 2) il regolamento del personale, che determina: a) le norme di assunzione, la dotazione organica e lo stato giuridico di tutto il personale necessario, per il funzionamento dell'istituto; b) il trattamento economico di attività a qualsiasi titolo, e di previdenza e quiescenza del predetto personale; 3) il regolamento per le tariffe, che determina l'ammontare dei diritti dovuti al R.A.I. per le prestazioni di propria competenza e le modalità relative alla fatturazione ed alla riscossione dei diritti stessi e delle spese. Per l'approvazione del regolamento dei servizi è richiesto anche il concerto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Sono approvati con decreto del Ministro dei trasporti: i regolamenti tecnici, che determinano, ai fini dell'espletamento dei compiti di cui all', i requisiti tecnici degli aeromobili, delle loro parti e dei relativi materiali, nonché delle attività dirette alla loro costruzione ed esercizio.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-03-02;285#art-sdr-20