Art. 3

Art. 3

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In vigore dal 25 mag 1971
Le leggi della regione non possono derogare alle norme delle leggi dello Stato in materia di efficacia dei libri fondiari e di controlli giudiziari sulle operazioni tavolari.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-02-24;234#art-3