Art. 93 · Sbarco di provviste di bordo di origine nazionale
Capo IISez. 1

Art. 93

Abrogato35 / 128

Sbarco di provviste di bordo di origine nazionale

In vigore dal 12 apr 1973
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 23 GENNAIO 1973, N. 43

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-02-18;18#art-93