Art. 65 · Sbarco temporaneo di dotazioni di bordo dalle navi e dagli aeromobili
Sez. 3

Art. 65

Abrogato98 / 128

Sbarco temporaneo di dotazioni di bordo dalle navi e dagli aeromobili

In vigore dal 12 apr 1973
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 23 GENNAIO 1973, N. 43

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-02-18;18#art-65