Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 15 dic 1971
La scuola magistrale statale secondo il metodo Montessori è retta da una direttrice nominata con decreto del Ministro per la pubblica istruzione in seguito ai risultati di un concorso per titoli, integrato da un colloquio, al quale sono ammesse le persone fornite di laurea in pedagogia e del titolo di specializzazione per l'insegnamento della metodologia montessoriana in un istituto di istruzione secondaria, conseguito al termine di uno dei corsi organizzati dall'Ente opera Montessori ed autorizzati dal Ministero della pubblica istruzione, che abbiano prestato almeno un quadriennio di servizio in una scuola magistrale statale o convenzionata in qualità di insegnante o di insegnante con incarico della direzione o cumulativamente in entrambi gli uffici. Alla direttrice spetta il trattamento economico previsto per i presidi di seconda categoria degli istituti di istruzione secondaria. La direttrice esercita i compiti attribuiti dal regio decreto 30 aprile 1924, n. 965 e dalle altre disposizioni in vigore, ai presidi di scuola media in quanto non ostino le disposizioni del presente decreto ed impartisce l'insegnamento della metodologia montessoriana, secondo l'orario ed il programma che sarà stabilito nel decreto ministeriale di cui al successivo .
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