Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 14 mar 1971
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta: . È approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Milano in data 18 dicembre 1970 per il finanziamento di un posto di professore di ruolo presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Milano.
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