Art. 1
1 / 2In vigore dal 5 feb 1971
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione della Repubblica italiana;
Vista la legge 7 dicembre 1961, n. 1264;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro;
Decreta:
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I posti di ruolo con carattere di temporaneità previsti dalle note a) e b) della tabella A e dalla nota a) della tabella C, annesse alla legge 7 dicembre 1961, n. 1264, ed esistenti alla data del 1 gennaio 1970 saranno soppressi a decorrere dal 1 dicembre 1971 e sino al 27 dello stesso mese.
Qualora alla data del 28 dicembre 1971, il numero delle vacanze sia inferiore al numero dei posti da sopprimere, gli impiegati eccedenti il numero delle vacanze rimarranno in soprannumero.
I posti in soprannumero, compresi quelli esistenti al 1 gennaio 1970, saranno riassorbiti con le successive disponibilità da qualsiasi motivo determinate.
Nulla è innovato a quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1963, n. 1524, per la soppressione dei posti di ruolo con carattere di temporaneità, di cui alle note a), b) e c) della tabella G e alla nota a) della tabella M annesse alla legge 7 dicembre 1961, n. 1264.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-01-25;6#art-1