Art. 31 · Norme transitorie
RegolamentoTitolo IV

Art. 31

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Norme transitorie

In vigore dal 23 feb 1979
Gli impianti attualmente esistenti in centri abitati, secondo la definizione di cui al primo comma dell', devono essere rimossi entro due anni dall'entrata in vigore delle presenti norme. Ove tuttavia urgenti ed inderogabili motivi di sicurezza lo richiedano, devono essere rimossi anche prima, appena tali circostanze siano accertate. All'infuori dell'ipotesi di cui ai commi precedenti, gli impianti non conformi alle presenti norme devono adeguarsi alla nuova disciplina entro due anni dalla data della loro entrata in vigore. Tuttavia gli impianti attualmente esistenti in zone destinate all'espansione dell'aggregato urbano con indice di fabbricabilità superiore a 3 metri cubi per metro quadrato possono permanere fino a quando l'indice di fabbricazione effettiva non abbia superato tale limite. Inoltre, gli impianti attualmente esistenti, nei quali è rispettata la distanza di 30 metri tra i vari elementi pericolosi e i fabbricati vicini, sono esentati dall'obbligo di adeguarsi alla distanza di 40 metri di cui all', lettera a), sempre che non ostino particolari motivi di sicurezza. Possono permanere altresì gli impianti per i quali la condizione di cui al primo comma, lettera a) dell' sia soddisfatta per un settore di almeno tre quarti e per il restante quarto la stessa condizione sia soddisfatta per un raggio di almeno 30 metri. Il Ministro per l'interno: RESTIVO

Note all'articolo

  • Il D.P.R. 8 novembre 1973, n. 915 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Per l'attuazione della norma di cui al primo comma dell'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1971, n. 208, concernente l'obbligo della rimozione degli impianti attualmente esistenti in centri abitati, e' fissato un nuovo termine che scadra' sei mesi dopo l'entrata in vigore del presente decreto"; ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 2) che " Per l'attuazione della norma di cui al terzo comma dello stesso articolo, concernente l'adeguamento degli impianti attualmente esistenti alle norme del decreto del Presidente della Repubblica n. 208, e' fissato un nuovo termine che scadra' due anni dopo l'entrata in vigore del presente decreto".
  • Il D.P.R. 16 gennaio 1979, n. 28 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "Ai fini della disposizione di cui al primo comma dell'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1971, n. 208, per "centri abitati" devono intendersi le zone indicate alla lettera a) dell'art. 22 del predetto decreto n. 208, come sostituito dall'art. 2 del presente decreto, e nelle quali la densita' della edificazione esistente nel raggio di duecento metri dal centro del serbatoio sia superiore a tre metri cubi per metro quadrato".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-01-12;208#art-r-31