Art. 1
1 / 1In vigore dal 22 mar 1972
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l'art. 120, comma terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sull'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri;
Decreta:
Articolo unico
Il numero degli assistenti commerciali che possono prestare servizio presso l'Amministrazione centrale degli affari esteri non può essere superiore al 20% dei posti previsti nell'organico della carriera stessa.
Non sono computati in tale percentuale gli impiegati che seguono i corsi di formazione di cui al primo comma dell'art. 121 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, nonché gli impiegati che compiono il periodo di applicazione di cui al comma medesimo.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 11 gennaio 1971
SARAGAT
COLOMBO - MORO
Visto, il Guardasigilli: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 febbraio 1972
Atti del Governo, registro n. 247, foglio n. 43. - VALENTINI
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-01-11;1347#art-1