Regolamento per rilascio della licenza per l'esercizio delle professioni di odontotecnico
Art. 16
16 / 26In vigore dal 25 set 1971
Gli allievi hanno l'obbligo della frequenza alle lezioni teoriche ed alle esercitazioni pratiche.
L'allievo che risulti essere stato assente a più di un terzo delle lezioni teoriche e delle esercitazioni pratiche complessivamente, non potrà essere ammesso allo scrutinio finale, ferme restando in ogni caso le altre limitazioni previste dalle disposizioni vigenti in proposito per gli istituti professionali di Stato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-01-09;724#art-rpr-16