Art. 13
Regolamento per rilascio della licenza per l'esercizio delle professioni di odontotecnico

Art. 13

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In vigore dal 25 set 1971
Sulle domande di ammissione decide insindacabilmente il preside dell'istituto professionale di Stato. Il consiglio di amministrazione dell'istituto professionale di Stato potrà rinunciare a tenere i corsi di insegnamento qualora il numero degli iscritti fosse inferiore a quindici. Questa decisione deve essere comunicata agli iscritti non più tardi del 20 ottobre.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-01-09;724#art-rpr-13