Art. 10
Regolamento per rilascio della licenza per l'esercizio delle professioni di odontotecnico

Art. 10

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In vigore dal 25 set 1971
Al primo anno del corso a formazione integrale possono essere ammessi, su domanda, gli allievi di età non inferiore agli anni 14, muniti di licenza di scuola media inferiore, di scuola di avviamento o di titolo equipollente. Gli aspiranti al corso, che abbiano compiuto gli studi all'estero, dovranno presentare titoli equipollenti a quelli sopra indicati. Essi dovranno inoltre superare un esame preliminare tendente ad accertare che essi abbiano sufficiente conoscenza della lingua italiana. In ogni caso l'ammissione al corso è subordinata ad accertamenti di carattere sanitario e psicotecnico, nonché alla disponibilità di posti, il cui numero viene fissato di anno in anno nel piano di attività dell'istituto professionale di Stato e comunque non superiore a trentacinque per classe.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-01-09;724#art-rpr-10