Art. 13
Regolamento speciale per la coltivazione del riso nella provincia di Vercelli

Art. 13

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In vigore dal 25 apr 1971
I distretti irrigui e gli enti locali di irrigazione di concerto con l'amministrazione comunale devono accertare ed i risicoltori devono curare che le acque di irrigazione siano in quantità sufficienti per ogni appezzamento di terreno, in modo che, mediante la livellazione del suolo e le altre opportune opere, rimanga assicurato nei limiti consentiti dalla coltivazione a riso, un regolare deflusso delle acque e sia evitata la formazione diretta o per infiltrazione, di ristagni o pozzanghere di acqua stagnante. L'ufficio sanitario provinciale potrà disporre, ove il caso lo richieda, opportuni accertamenti in merito all'azione svolta in materia dai predetti organi. Ogni forma di coltivazione a bacino chiuso permanente od a camera di acqua chiusa permanente, è vietata. All'epoca poi del prosciugamento delle risaie, dovranno tagliarsi con profondi solchi gli argini per dare alle acque pronto e libero scolo nei fossi colatori.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-01-09;141#art-rsp-13