Art. 42 · Disposizioni finali
Capo V

Art. 42

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Disposizioni finali

In vigore dal 30 mag 1971
Il rilascio degli attestati di idoneità e delle patenti a favore di coloro che si trovano nelle condizioni di cui all' e seguenti deve aver luogo entro il termine di due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 30 dicembre 1970 SARAGAT COLOMBO - GAVA - MISASI - DONAT-CATTIN Visto, il Guardasigilli: COLOMBO Registrato alla Corte dei conti, addì 6 maggio 1971 Atti del Governo, registro n. 241, foglio n. 203. - VALENTINI
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