Art. 37 · Scelta del medico di cui agli articoli 30 e 31
Capo V

Art. 37

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Scelta del medico di cui agli articoli 30 e 31

In vigore dal 30 mag 1971
Fino all'emanazione del decreto di cui all'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, il medico membro della commissione di cui all' e il medico di fiducia di cui all', dovranno essere scelti tra medici specialisti in medicina del lavoro.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-12-30;1450#art-37