Capo II
Art. 13
13 / 42Rinnovo dell'attestato di idoneità
In vigore dal 30 mag 1971
L'interessato deve, entro un mese dalla scadenza del termine; triennale di cui all' del presente regolamento, presentare domanda all'ispettorato provinciale del lavoro per ottenere il rinnovo dell'attestato di idoneità.
La domanda deve essere corredata da una dichiarazione dell'esercente l'impianto, attestante il periodo di effettiva direzione prestato.
L'ispettorato provinciale del lavoro concede il rinnovo mediante apposita annotazione in calce all'attestato relativo dietro parere favorevole della commissione medica di cui al successivo capo IV.
Accertamenti straordinari possono essere prescritti anche dalla commissione medica di cui al successivo capo IV, in sede di esame della sussistenza dei requisiti psico-fisici per il rilascio o il rinnovo dell'attestato di idoneità.
Nelle more del procedimento per la conferma e per l'accertamento dei requisiti psico-fisici, l'attestato di idoneità conserva la sua efficacia, salvo motivato provvedimento di sospensione da parte dell'ispettorato del lavoro.
L'attestato di idoneità non può essere più rinnovato e, se ancora in corso, perde la sua validità, quando il soggetto abilitato raggiunge il sessantacinquesimo anno di età.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-12-30;1450#art-13