Art. 11 · Istruttoria della domanda
Capo II

Art. 11

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Istruttoria della domanda

In vigore dal 30 mag 1971
L'ispettorato del lavoro, dopo aver constatato la regolarità della domanda e la sussistenza dei requisiti richiesti, invia la domanda e la relativa documentazione al C.N.E.N., affinché provveda che da parte delle commissioni di cui agli del presente regolamento vengano eseguiti gli accertamenti dell'idoneità psico-fisica e professionale dei richiedenti l'attestato di idoneità.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-12-30;1450#art-11