Art. 8
8 / 11Determinazione della pensione con il sistema del pro-rata
In vigore dal 4 mag 1971
La pensione liquidata a norma dell'articolo precedente è posta a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e della gestione speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni.
La determinazione delle quote facenti carico a ciascuna delle anzidette gestioni è effettuata, secondo il sistema del pro-rata, in relazione ai periodi di contribuzione che hanno dato luogo alla pensione, in base alle norme di calcolo vigenti nelle rispettive gestioni.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-12-28;1434#art-8