Art. 11
11 / 11Quote di maggiorazione per familiari a carico
In vigore dal 4 mag 1971
Sulle pensioni liquidate a norma del presente decreto le quote di maggiorazione di cui all'art. 21 della legge 21 luglio 1965, n. 903, sono dovute nella misura e con le modalità stabilite dall'art. 46, primo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153.
Le quote di maggiorazione predette sono a completo carico dell'assicurazione generale obbligatoria.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 28 dicembre 1970
SARAGAT
COLOMBO - DONAT-CATTIN -
REALE - FERRARI AGGRADI
- NATALI
Visto, il Guardasigilli: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 aprile 1971
Atti del Governo, registro n. 241, foglio n. 124. - CARUSO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-12-28;1434#art-11