Art. 11 · Quote di maggiorazione per familiari a carico

Art. 11

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Quote di maggiorazione per familiari a carico

In vigore dal 4 mag 1971
Sulle pensioni liquidate a norma del presente decreto le quote di maggiorazione di cui all'art. 21 della legge 21 luglio 1965, n. 903, sono dovute nella misura e con le modalità stabilite dall'art. 46, primo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153. Le quote di maggiorazione predette sono a completo carico dell'assicurazione generale obbligatoria. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 28 dicembre 1970 SARAGAT COLOMBO - DONAT-CATTIN - REALE - FERRARI AGGRADI - NATALI Visto, il Guardasigilli: COLOMBO Registrato alla Corte dei conti, addì 13 aprile 1971 Atti del Governo, registro n. 241, foglio n. 124. - CARUSO
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